(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del
                           9 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e principi

1.  La  presente  legge  definisce gli strumenti della programmazione
socio-sanitaria  regionale,  nel  contesto  del  piano  regionale  di
sviluppo  e  individua  i  soggetti  coinvolti  nella pianificazione,
programmazione  e  gestione  delle  funzioni  socio-sanitarie.  2. La
Regione  Piemonte  persegue gli obiettivi di salute tramite il metodo
della  valutazione  dell'impatto  sulla  salute  stessa  di  tutte le
decisioni e scelte strategiche.
3. La programmazione socio-sanitaria regionale e' basata sui seguenti
principi:
a)  tutela  e  promozione  della  salute  come  bene  comune, diritto
inalienabile  di  tutti  i  cittadini, a prescindere dalle condizioni
sociali   individuali  e  interesse  della  collettivita',  ai  sensi
dell'art. 32 della Costituzione;
b)  primato  della  prevenzione e ruolo strategico delle attivita' di
promozione della salute;
c)   ruolo   primario  dei  soggetti  individuali  e  collettivi  del
territorio  nell'identificazione dei bisogni di salute e delle azioni
finalizzate al raggiungimento e mantenimento del benessere sociale;
d)  orientamento  alla  solidarieta',  alla sobrieta', alla dignita',
alla  umanizzazione  e alla sussidiarieta' nella organizzazione e nel
funzionamento dei servizi socio-sanitari;
e)  partecipazione degli enti locali, dei cittadini e degli operatori
pubblici e privati del servizio socio-sanitario regionale, attraverso
le loro rappresentanze, alla definizione delle linee programmatiche;
f)  omogeneita'  e  uniformita'  delle  prestazioni  da assicurare ai
cittadini,  attraverso  livelli  essenziali di assistenza su tutto il
territorio regionale che siano garanzia di giustizia ed equita';
g)  appropriatezza  delle  prestazioni,  qualita' e continuita' delle
stesse,   attraverso   l'integrazione   degli  interventi  sociali  e
socio-sanitari;
h)  valorizzazione  del sistema sanitario quale strumento di sviluppo
sociale ed economico della Regione.
4.  La  legge  stabilisce,  altresi',  i criteri per il riassetto del
servizio sanitario regionale.