(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 9 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi 1. La presente legge definisce gli strumenti della programmazione socio-sanitaria regionale, nel contesto del piano regionale di sviluppo e individua i soggetti coinvolti nella pianificazione, programmazione e gestione delle funzioni socio-sanitarie. 2. La Regione Piemonte persegue gli obiettivi di salute tramite il metodo della valutazione dell'impatto sulla salute stessa di tutte le decisioni e scelte strategiche. 3. La programmazione socio-sanitaria regionale e' basata sui seguenti principi: a) tutela e promozione della salute come bene comune, diritto inalienabile di tutti i cittadini, a prescindere dalle condizioni sociali individuali e interesse della collettivita', ai sensi dell'art. 32 della Costituzione; b) primato della prevenzione e ruolo strategico delle attivita' di promozione della salute; c) ruolo primario dei soggetti individuali e collettivi del territorio nell'identificazione dei bisogni di salute e delle azioni finalizzate al raggiungimento e mantenimento del benessere sociale; d) orientamento alla solidarieta', alla sobrieta', alla dignita', alla umanizzazione e alla sussidiarieta' nella organizzazione e nel funzionamento dei servizi socio-sanitari; e) partecipazione degli enti locali, dei cittadini e degli operatori pubblici e privati del servizio socio-sanitario regionale, attraverso le loro rappresentanze, alla definizione delle linee programmatiche; f) omogeneita' e uniformita' delle prestazioni da assicurare ai cittadini, attraverso livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio regionale che siano garanzia di giustizia ed equita'; g) appropriatezza delle prestazioni, qualita' e continuita' delle stesse, attraverso l'integrazione degli interventi sociali e socio-sanitari; h) valorizzazione del sistema sanitario quale strumento di sviluppo sociale ed economico della Regione. 4. La legge stabilisce, altresi', i criteri per il riassetto del servizio sanitario regionale.